Ricevo dall'Avv. Francesco Mandarano e volentieri pubblico una critica giuridica alla sentenza di assoluzione del Totaro, per le offese mosse alla memoria del Partigiano Bruno Fanciullacci. In data 29/06/2007 il tribunale di Firenze ha assolto Totaro Achille.
Qui potete scaricarvi la sentenza:
Scarica Sentenza Totaro 29062007
Francesco Mandarano scrive:
LA
SENTENZA DI ASSOLUZIONE DEL TOTARO, CHE SICURAMENTE VERRA’ RIFORMATA IN
APPELLO, E’ BASATA SU DELLE MOTIVAZIONI INCONSISTENTI, PER DEMOLIRE LE
QUALI NON CI SARA’ BISOGNO DI MOLTA FATICA.
TANTO PER COMINCIARE, BISOGNA
CONTESTARE, QUANTO RIFERITO IN SENTENZA A PAGINA 14, CHE IL TOTARO
PRONUNICIANDO LE PAROLE “ASSASSINO” E “VIGLIACCO” ABBIA INTESO
RIFERIRSI UNICAMENTE ALL’EPISODIO “GENTILE”, EGLI INVECE HA INTESO VOLUTAMENTE ATTACCARE ED INFANGARE “TOUT COUR” LA FIGURA DI BRUNO FANCIULLACCI E COMPLESSIVAMENTE TUTTA LA RESISTENZA.
PER
COMPRENDERE CIO’, BASTA TENERE PRESENTE CHE TUTTA LA VICENDA NASCE DAL
FATTO CHE IL SIG. TOTARO SI E’ FATTO FOTOGRAFARE, IL 9 NOVEMBRE 1999,
DAVANTI AD UNO STRISCIONE RECANTE LA SCRITTA “ONORE A GENTILE
FANCIULLACCI ASSASSINO” (PAGINA 11 DELLA SENTENZA).
TOTARO NON HA MAI SMENTITO TALE FRASE, ANZI L’HA PIU’ VOLTE RIVENDICATA.
STANDO
COSI’ LE COSE, E’ SIN TROPPO CHIARO CHE EGLI HA VOLUTO ESALTARE GENTILE
ED OFFENDERE FANCIULLACCI E LA RESISTENZA NEL SUO INSIEME.
QUELLA
RESISTENZA, I CUI ORGANI DIRIGENTI AVEVEVANO DECRETATO LA MORTE DI
GENTILE, CON L’ACCUSA DI COLLABORAZIONISMO CON I NAZISTI INVASORI. LA
SENTENZA DI CONDANNA A MORTE ERA STATA, POI, ESEGUITA DAI G.A.P.
(GRUPPI AZIONE PATRIOTTICA) IL 15 APRILE 1944.
QUESTA
E’ LA REALTA’ DEI FATTI. I GIRI DI PAROLE USATE DALL’IMPUTATO NEL CORSO
DEL DIBATTIMENTO, SECONDO LE QUALI EGLI NON CONOSCEVA LA STORIA DI
FANCIULLACCI, NON HANNO ALTRO SIGNIFICATO CHE QUELLO DI ESPEDIENTI
DIFENSIVI, AI QUALI NON ANDAVA DATO ALCUN CREDITO.
AL DI LA’ DI QUESTO PRECISO APPUNTO ALLA
SENTENZA, QUELLO CHE NON SI PUÒ CONDIVIDERE E’ L’IMPIANTO COMPLESSIVO
DELLA STESSA, LA SUA FILOSOFIA DI FONDO, LA SUA “ANIMA”.
INFATTI,
CI SAREBBE VOLUTO BEN POCO PER INQUADRARE GIURIDICAMENTE IL FATTO
ADDEBITATO AL TOTARO E DEFINIRE IL PROCESSO CON UNA SENTENZA
EQUILIBRATA, CHE DOVEVA ESSERE DI CONDANNA.
A
TAL PROPOSITO E’ APPENA IL CASO DI OSSERVARE CHE UNA VOLTA PREMESSO CHE
BRUNO FANCIULLACCI HA PROVOCATO LA MORTE DI GIOVANNI GENTILE, BISOGNAVA
DOMANDARSI : QUANDO CIO’ E’ AVVENUTO? PER QUALI MOTIVI? CHI ERA
GIOVANNI GENTILE?
LE
RISPOSTE ERANO E SONO SIN TROPPO SEMPLICI: IL FATTO E’ AVVENUTO IL 15
APRILE 1944, IN PIENA GUERRA DI LIBERAZIONE, PER MOTIVI POLITICI E NON
PERSONALI, A DANNO DI UN ESPONENTE DI PRIMISSIMO PIANO DELLA REPUBBLICA
DI SALO’.
IN UNA SITUAZIONE DEL GENERE IL GIUDICE AVREBBE DOVUTO CONDANNARE GLI IMPUTATI, CHE AVEVANO USATO ESPRESSIONI MOLTO PESANTI VERSO UN PARTIGIANO, MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE.
INVECE,
DI FAR CIO’, IL GIUDICE SI E’ IMPELAGATO IN UNA SERIE DI
CONSIDERAZIONI, CHE NON HANNO ALCUN FONDAMENTO, NE’ GIURIDICO, NE’
TANTO MENO STORICO.
INNANZITUTTO,
RILEVIAMO CHE NON HA ALCUN PREGIO LA CONSIDERAZIONE SECONDO LA QUALE IL
TOTARO HA PRONUNCIATO LE PAROLE ADDEBITATEGLI NEL CORSO DI UNA POLEMICA
POLITICA: NESSUNA POLEMICA PUO’ GIUSTIFICARE LE OFFESE! TANTO PIU’
QUANDO TALI OFFESE SONO RIVOLTE A TERZI, CHE A QUESTA POLEMICA NEANCHE
PARTECIPANO!
SINGOLARE,
POI, LA TESI, SOSTENUTA IN SENTENZA, SECONDO LA QUALE TOTARO, NON
ESSENDO UNO STORICO, MA BENSI’ UN UOMO POLITICO, NON E’ TENUTO A
CONOSCERE LA STORIA, RAGION PER CUI PUO’ DARE QUALUNQUE GIUDIZIO SULLE
NOSTRE VICENDE STORICHE RECENTI.
IN
PUNTO DI FATTO, NON E’ ASSOLUTAMENTE COSI’, IN QUANTO TOTARO CONOSCE
BENE IL FASCISMO E LA SECONDA GUERRA MONDIALE, MA, ANCHE QUALORA CIO’
FOSSE VERO, NON SAREBBE UN MOTIVO VALIDO PER PERVENIRE AD UNA SENTENZA
DI ASSOLUZIONE: L’IGNORANZA DEI FATTI, DA PARTE DEL TOTARO, IN QUESTO
CASO, NON RENDE LECITA L’OFFESA DA LUI RIVOLTA AL DEFUNTO PARTIGIANO
FANCIULLACCI.
SE
SI PARLA DI “ASSASSINIO” PER UNA ESECUZIONE AVVENUTA DURANTE LA NOSTRA
GUERRA DI LIBERAZIONE, ALLORA IN TUTTO IL MONDO NON CI SAREBBERO PIU’
EROI DI GUERRA, MA ASSASSINI!.
CI FANNO SORRIDERE, POI, LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA CHE GIUSTIFICANO LA PAROLA “VIGLIACCO”.
GENTILE ERA VECCHIO, SI TROVAVA IN MACCHINA, NON POTEVA DIFENDERSI.
A
TAL PROPOSITO, C’E’ DA OSSERVARE, IN LINEA ASTRATTA, CHE DURANTE LE
GUERRE, CHE SONO DA ABOLIRE, NON VIENE USATA SOLTANTO LA FORZA, MA
ANCHE LA SORPRESA E L’ASTUZIA.
LA LEGGENDA DEL CAVALLO DI TROIA DOVREBBE INSEGNARE QUALCOSA!
QUELLO
CHE FA RABBRIVIDIRE E’ LA SUPERFICIALITA’ CON CUI SI USA LA PAROLA
“VIGLIACCO” NEI CONFRONTI DI CHI IN MILLE CIRCOSTANZE HA DIMOSTRATO
GENEROSITA’ E SPREZZO DEL PERICOLO.
LA
VERITA’ E’ CHE NEL 1944 A FIRENZE SI RISCHIAVA LA PELLE SOLTANTO
PROGETTANDO ATTENTATI O SABOTAGGI, OPPURE PORTANDO ADDOSSO UN
PROIETTILE, FIGURIAMOCI, POI, PORTANDO ADDOSSO UNA PISTOLA.
ADDIRITTURA,
POI, LO STARE FERMO, ARMATO, IN UNA STRADA, ERA ESTREMAMENTE
PERICOLOSO, RAGION PER CUI PARLARE DI VIGLIACCHERIA IN SIMILI
CIRCOSTANZE E’ INDICE DI MANCANZA DI CONOSCENZA DELLA REALTA’ STORICA E
DI MALANIMO.
COME
SI VEDE, LE PAROLE USATE DAL TOTARO SONO VOLUTAMENTE OFFENSIVE, IN
QUANTO EGLI NON SI LIMITA A DIRE DI NON CONDIVIDERE L’ESECUZIONE DI UN
FILOSOFO, MA USA IL TERMINE “ASSASSINO”, AGGIUNGENDO, POI, QUELLO DI
“VIGLIACCO”, CON MOTIVAZIONI PRETESTUOSE, FACENDO FINTA DI NON CAPIRE,
CHE A FIRENZE, NEL 1944, ERA MOLTO PERICOLOSO NON SOLO IL REALIZZARE,
MA SEMPLICEMENTE PROGETTARE UN ATTENTATO; VERAMENTE PARADOSSALE E
COMPLETAMENTE ERRATO IL RICHIAMO ALL’ART. 21 DELLA COSTITUZIONE, PAGINA
17 DELLA SENTENZA, PER ASSOLVERE TOTARO.
SECONDO
IL GIUDICE, FANCIULLACCI E’ MORTO PER DARE AGLI ITALIANI LA LIBERTA’ DI
PAROLA, RAGION PER CUI TOTARO PUO’ ESPRIMERSI A SUO PIACIMENTO.
NON E’ COSI’ SIG. GIUDICE!
TOTARO,
ANCHE IN PRESENZA DI UNO STATO CHE CONCEDE LA LIBERTA’ DI PENSIERO, DI
STAMPA E DI OPINIONE, NON PUO’ OFFENDERE IMPUNEMENTE LE PERSONE!
TANTO MENO, TALE LIBERTA’ SI PUO’ SPINGERE FINO ALL’ASSURDO DI CONSIDERARE BRAVE PERSONE I FASCISTI E VIGLIACCHI ED ASSASSINI I PARTIGIANI!
CIO’
E’ CONTRO SIA LO SPIRITO E LA LETTERA DELLA NOSTRA COSTITUZIONE NONCHE'
CONTRO GLI ARTT. 1 E 4 DELLA LEGGE 20/6/1952, N. 645, CHE IMPEDISCE LA
RIORGANIZZAZIONE DEL DISCIOLTO PARTITO FASCISTA E L’ESALTAZIONE DEI
SUOI ESPONENTI.
AL FINE DI METTERE IN EVIDENZA LA VIOLAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELLE NORME DI DIRITTO PENALE SOSTANZIALE E
DELLE NORME DI PROCEDURA PENALE, C’E’ DA SOTTOLINEARE CHE, DA UN LATO,
NON E’ STATA AMMESSA LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE CONTRO TOTARO,
RICHIESTA DALL’ASSOCIAZIONE TOSCANA PARTIGIANI, PUR SUSSISTENDONE I
PRESUPPOSTI DI LEGGE, E DALL’ALTRO CHE E’ STATO CHIESTO, DURANTE LA SUA
TESTIMONIANZA, PROPRIO AL NIPOTE, DI QUALIFICARE COME “VILE” L’UCCISIONE DEL NONNO.
LA
DOMANDA RIVOLTA AL TESTE DAL DIFENSORE DELL’IMPUTATO ERA ED E’
GIURIDICAMENTE INAMMISSIBILE, DAL MOMENTO CHE IL TESTE DEVE SEMPRE
RIFERIRE DEI FATTI, NON GIUDICARLI, TANTO PIU’ QUANDO EGLI E’
INTERESSATO ALLA VICENDA DI CUI SI DISCUTE.
PER UN NIPOTE, L’ESECUZIONE DEL NONNO E’ SEMPRE UN ATTO VILE, INDIPENDENTEMENTE DAI COMPORTAMENTI CENSURABILI DI QUEST’ULTIMO.
SINGOLARE
E’ POI LA GIUSTIFICAZIONE TROVATA DAL GIUDICE PER ALLEGGERIRE LA
POSIZIONE DEGLI IMPUTATI: ESSI HANNO USATO DELLE ESPRESSIONI MOLTO
PESANTI, MA ALTRI IN PASSATO NE AVEVANO USATE ALTRE PIU’ PESANTI ANCORA.
QUELLO
SOPRA RIPORTATO E’ UN RAGIONAMENTO PRIVO DI PREGIO GIURIDICO: SE ALTRE
PERSONE IN PASSATO HANNO OFFESO FANCIULLACCI E LA SORELLA NON L’HA
NEANCHE SAPUTO, CIO’ NON SIGNIFICA CHE OGGI ALTRI SOGGETTI, CON A CAPO
IL NEO-NAZIFASCISTA TOTARO, POSSANO CONTINUARE A FARLO IMPUNEMENTE.
NATURALMENTE, IL GIUDICE SI E’BEN GUARDATO DAL RICORDARE CHE MIGLIAIA DI POLITICI E STUDIOSI ITALIANI E STRANIERI HANNO DA SEMPRE CONSIDERATO INEVITABILE LA MORTE DI GENTILE, PER LA SUA CONCRETA OPERA DI PROSELITISMO E FAVORE DEL NAZIFASCISMO.
E’
DOVERSOSO, INFINE, SOTTOLINEARE CHE IL GIUDICE PER PERVENIRE AD UNA
SENTENZA DI ASSOLUZIONE, A PAGINA 21 PARAGRAFO 8 DELLA SENTENZA,
ROVESCIA LA LOGICA GIURIDICA. INFATTI, EGLI DOPO AVER CONSTATATO CHE LE
ESPRESSIONI PROFFERITE DA TOTARO ERANO E SONO OGGETTIVAMENTE OFFENSIVE,
AVREBBE DOVUTO PRENDERE ATTO CHE L’ESECUZIONE DI GENTILE E’ AVVENUTA
DURANTE LA GUERRA DI LIBERAZIONE, PER MOTIVI POLITICI E NON PERSONALI -
DAL MOMENTO CHE EGLI ERA UN PERSONAGGIO DI PRIMISSIMO PIANO
DELLA REPUBBLICA DI SALO’ - DA PARTE DI FORMAZIONI PARTGIANE;
CONSEGUENTEMENTE AVREBBE DOVUTO CONDANNARE GLI IMPUTATI PER
DIFFAMAZIONE.
AL CONTRARIO, IL GIUDICE PER POTER PERVENIRE AD UNA SENTENZA DI ASSOLUZIONE HA CONSIDERATO ADEGUATE ALLA GRAVITA’ DEL FATTO, CIOE’
ALL’ESECUZIONE, LE PAROLE “ASSASSINO” E “VIGLIACCO”, PRONUNCIATE DA
TOTARO, DIMENTICANDO CHE LA MORTE DI GENTILE NON ERA AVVENUTA IN TEMPI
NORMALI, MA NEL 1944, A FIRENZE, IN PIENA GUERRA DI LIBERAZIONE
NAZIONALE!
QUESTO
ERRORE SOPRA INDICATO E’ MADORNALE: L’ESECUZIONE DI UN ESPONENTE
POLITICO NAZIFASCISTA DURANTE LA GUERRA DI LIBERAZIONE NON E’ UN
ASSASSINIO, MA UN SEMPLICE ATTO DI GUERRA, NON SOLO NON PUNIBILE, MA
NEANCHE QUALIFICABILE COME OMICIDIO!
IN
DEFINITIVA, DOBBIAMO DIRE CHE SONO PRIVE DI LOGICA LE AFFERMAZIONI,
CONTENUTE A PAGINA 21, PARAGRAFO N. 8, DELLA SENTENZA, LADDOVE SI
AFFERMA: “SI RIBADISCE: NON E’ QUESTA LA SEDE PER GIUDICARE DI
QUELL’ATTO, NE’ PER ESPRIMERE GIUDIZI SULLE PERSONE CHE LO ESEGUIRONO;
QUI SI DEVE SOLO VALUTARE DELLA LICEITA’ PENALE DELLA MANIFESTAZIONE DI
PENSIERO EFFETTUATA DAGLI IMPUTATI, CON LE ESPRESSIONI SOPRA RIPORTATE;
PER QUESTO NON CI SI ADDENTRA AD APPROFONDIRE LA TESI OPPOSTA – CON
GRANDE VALORE E PASSIONE SOSTENUTA DALLA DIFESA DELLA
PARTE CIVILE – TUTTA TESA A DIMOSTRARE NON SOLO LA LEGITTIMITA’ DI
QUELL’ATTO DI GUERRA , MA LA SUA UTILITA’ E LA SUA LOGICA NELL’AMBITO DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE”.
COME
SI PUO’ DEFINIRE LECITA LA MANIFESTAZIONE DI PENSIERO CHE PARTE
QUALIFICANDO L’ESECUZIONE DI GENTILE COME “ASSASSINIO”, SENZA TENER
MINIMAMENTE CONTO CHE ESSA E’ STATO COMPIUTA PER MOTIVI POLITICI, DA UN
GRUPPO DI PARTIGIANI, IN PIENA GUERRA DI LIBERAZIONE?
DA
QUESTO ERRORE MADORNALE, CONSISTENTE NELL’ EQUIPARARE L’ESECUZIONE DI
GENTILE AD UN QUALUNQUE OMICIDIO AVVENUTO IN TEMPO DI PACE, NE DERIVA,
COME CONSEGUENZA, LA QUALIFICAZIONE MOLTO NEGATIVA DEL SUO AUTORE COME
“ASSASSINO E “VIGLIACCO”.
BEN
DIVERSO SAREBBE STATO L’ESITO PROCESSUALE, SE IL GIUDICE AVESSE
COLLOCATO, COME ERA SUO PERCISO OBBLIGO GIURIDICO, LA MORTE DI GENTILE NEL PERIODO STORICO IN CUI E’ AVVENUTA: IN PIENA LOTTA DI LIBERAZIONE NAZIONALE!
PARIMENTI,
ERA PRECISO OBBLIGO DEL GIUDICANTE INQUADRARE LA FIGURA DI GENTILE, NON
SOLO COME FILOSOFO, MA SOPRATTUTTO COME UOMO POLITICO DI PRIMISSIMO
PIANO DELLA FANTOMATICA REPUBBLICA DI SALO’.
INFATTI,
IL FILOSOFO GENTILE NON ERA UN “VECCHIETTO” QUALUNQUE, MA UNA PERSONA
FISICAMENTE ED INTELLETTUALMENTE VALIDA, CHE AVEVA ACCETTATO DA
MUSSOLINI, DOPO L’8 SETTEMBRE 1943, LA CARICA DI PRESIDENTE
DELL’ACCADEMIA D’ITALIA.
TALE CARICA ERA NEL CONTEMPO CULTURALE E POLITICA E PRESUPPONEVA UNA SCELTA DI CAMPO A FAVORE DEL NAZIFASCISMO.
A
TAL PROPOSITO E’ APPENA IL CASO DI SOTTOLINEARE CHE IN OCCASIONE DELLA
INAUGURAZIONE DI TALE ISTITUZIONE, AVVENUTA IL 19 MARZO 1944, GENTILE
NON SI E’ LIMITATO A SVOLGERE UN DISCORSO DI PIENO APPOGGIO AD HITLER E
MUSSOLINI, MA SI E’ SPINTO BEN OLTRE: FINO ALL’ESALTAZIONE ENTUSIASTICA
DEL NAZISMO E DEL FASCISMO, INVITANDO I GIOVANI ITALIANI AD ARRUOLARSI
NELLE FORMAZIONI DELLA REPUBBLICHINA DI SALO’.
TALE
INTERVENTO, COSI’ COME ALTRI APPARSI SULLE RIVISTE E SUI GIORNALI
DELL’EPOCA, ERA DELETERIO PER L’ITALIA, RAPPRESENTATA DAL REGNO DEL
SUD, NON DALLA FANTOMATICA REPUBBLICA DI SALO’, CHE ERA SEMPLICEMENTE
UN’APPENDICE DEL III REICH, IN QUANTO SPINGEVA ALCUNI GIOVANI ITALIANI
VERSO LE BRIGATE NERE, PROLUNGANDO COSI’, INUTILMENTE, LA II GUERRA
MONDIALE E LA GUERRA DI LIBERAZIONE.
IN
SOSTANZA, LE PAROLE DI GENTILE, DETTE O SCRITTE, ERANO VALIDE ED
EFFICACI NEI RIGUARDI DEI GIOVANI, CRESCIUTI ALL’OMBRA DELLA PROPAGANDA
FASCISTA, PER SPINGERLI A COMBATTERE SOTTO LE INSEGNE DELLA FANTOMATICA
REPUBBLICA DI SALO’, PIU’ DI QUALUNQUE “BANDO” DEI COMANDANTI MILITARI
NAZISTI E PIU’ DI QUALUNQUE TORTURA DEL FAMIGERATO MAGGIORE “CARITA’”.
LA
COSA MORALMENTE E POLITICAMENTE PIU’ GRAVE E’ CHE, DOPO L’8 SETTEMBRE
1943, GIOVANNI GENTILE PARLAVA AGLI ITALIANI DI “PATRIA”,
RIFERENDOSI
ALLA REPUBBLICA DI SALO’, QUANDO BEN SAPEVA CHE ESSA ERA UN’ ENTITA’ DI
COMODO DEI NAZISTI E CHE TALE COSI’ DETTA “REPUBBLICA” NON AVEVA ALCUN
POTERE ED ALCUNA AUTONOMIA NEI CONFRONTI DEI NAZISTI.
INOLTRE, IL FILOSOFO BEN SAPEVA CHE LO STATO ITALIANO CONTINUAVA LA SUA ESISTENZA E LA SUA STORIA CON
IL REGNO DEL SUD, MENTRE LA REPUBBLICA DI SALO’ NON AVEVA NE’ PASSATO
NE’ FUTURO, ED ERA STATA RICONOSCIUTA SOLTANTO DAL GIAPPONE E DALLA
GERMANIA .
INFINE, IN QUELLA SITUAZIONE PARLARE
DI “ONORE” E DI “PATRIA” ERA UN OLTRAGGIO ALL’INTELLIGENZA ED UNA
NEGAZIONE EVIDENTE DEGLI EVENTI VERIFICATISI NEI MESI PRECEDENTI.
INFATTI,
LA REPUBBLICA FANTOCCIO DI SALO’ L”ONORE” L’AVEVA PERSO PRIMA DI
NASCERE, DAL MOMENTO CHE I NAZISTI, PRIMA DI METTERE IN PIEDI QUESTA
ENTITA’ DI COMODO, AVEVANO PRETESO LA CESSIONE AL III REICH DELLA
VENEZIA GIULIA, DEL TRENTINO - ALTO ADIGE E DELLA PROVINCIA DI LUBIANA
E DEL BELLUNESE.
MUSSOLINI, COME SEMPRE, ANZI PIU’ DI SEMPRE, FEDELE SERVO DEI NAZISTI, AVEVA ACCETTATO, SENZA BATTERE CIGLIO, TALI IMPOSIZIONI.
IN UNA SITUAZIONE DI QUESTO GENERE, DI QUALE “ONORE” VENIVA A PARLARCI QUESTO FILOSOFO SENZA PUDORE, MILLE MIGLIA LONTANO DAL POPOLO E DALLE SUE ESIGENZE?
A
RIPROVA DEL FATTO CHE GENTILE, NEL 1944, ERA UN ESPONENTE POLITICO DI
PRIMISSIMO PIANO DELLA FANTOMATICA REPUBBLICA DI SALO’, C’E’ DA
OSSERVARE CHE LA STAMPA DELL’EPOCA HA DATO GRANDE RISALTO ALLA SUA
MORTE, DESCRIVENDOLO COME IL FILOSOFO DEL REGIME FASCISTA E COME UOMO
DI CULTURA.
PARIMENTI,
LA FIGURA DI GENTILE E’ STATA COMMEMORATA DURANTE UNA SEDUTA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA PSEUDO-REPUBBLICA DI SALO’, PROPRIO DA
MUSSOLINI, CHE L’HA DEFINITO UN FASCISTA DI ANTICA E PROVATA FEDE, CHE AVEVA SOSTENUTO FINO ALL’ULTIMO LA REPUBBLICA DI SALO’.
STANDO COSI’ LE COSE, NON SI PUO’ ASSOLUTAMENTE CONSIDERARE GENTILE, ALL’EPOCA DELLA SUA MORTE, UN “PENSIONATO” BENSI’ UN OBIETTIVO POLITICO RILEVANTE PER I PARTIGIANI.
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