L'agenzia delle entrate fornisce, con la circolare n.40/e del 28/07/2010, chiarimenti in merito alle ritenute sui bonifici relativi a pagamenti per lavori che danno diritto alla detrazione del 36 o del 55 per cento.
Il principale chiarimento consiste nel fatto che la ritenuta va calcolata sull'importo al netto dell'IVA calcolata forfettariamente al 20%. Questo, a parere dello scrivente, dimostra già la natura confusionaria del provvedimento, in quanto molti pagamenti sconteranno l'IVA del 10%.
"Al riguardo, occorre tener conto che il soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta non conosce l’ammontare dell’IVA compreso nell’importo del bonifico, informazione che, anche se richiesta all’ordinante il bonifico, comporterebbe un notevole aggravio nella procedura di accreditamento e sarebbe senz’altro soggetta a margini di imprecisione. Pertanto, per esigenze di semplificazione e di
economicità nonché per evitare errori determinati da una applicazione impropria della ritenuta, si assume che, ai fini dell’applicazione della norma in esame, l’IVA venga applicata con l’aliquota più elevata. Conseguentemente, la ritenuta d’acconto del 10% deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20 per cento."
Per aggiungere confusione è stato stabilito poi che, se anche i pagamenti sono assoggettati ad altro tipo di ritenuta d'acconto, va comunque applicata la ritenuta del 10% considerato il carattere speciale della disciplina.
"In dette ipotesi, in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all’art. 25 del DL n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano
sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010. I sostituti d’imposta che, per avvalersi della agevolazioni fiscali previste per tali interventi, seguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali , pertanto, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR 600 del 1973."
In sede di prima applicazione gli eventuali errori non verranno sanzionati.
Scarica 2010 07 28 ritenuta ristrutturazioni circ n28e
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