Il 6 aprile prossimo entrerà in vigore il Decreto Legislativo n. 39 emanato il 4.3.2014 il quale ha attuato la direttiva europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Chiunque organizza, promuove e gestisce un'attività avvalendosi di dipendenti, collaboratori o volontari a contatto coi minori dovrà richiedere loro il Certificato penale al fine di verificare l’assenza di condanne per reati legati a pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori.
La norma investe tutti i datori di lavoro, non soltanto i titolari di rapporti di lavoro dipendente , ma anche ogni altro soggetto che intenda impiegare una persona. Pertanto anche i committenti, per esempio, di collaborazioni e di lavori a progetto.Inoltre, non deve trattarsi necessariamente di attività retribuita (cioè di un vero e proprio rapporto di lavoro), in quanto l'impiego può riguardare anche attività volontarie organizzate come le Associazioni che si avvalgono di soci volontari.
Chi non lo farà rischia una sanzione tra i 10 e i 15 mila euro.
La richiesta va presentata dall’interessato, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando l’apposito modello.
Per i cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto si richiede la copia del permesso di soggiorno.
Il certificato del casellario giudiziale può essere chiesto a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato.
Il certificato ha una durata di mesi 6.
I COSTI:
1 marca da bollo da 16 euro
1 marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza
1 marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza.
Lo scrivente ravvisa alcuni elementi di criticita' quali: il certificato dura 6 mesi quindi ogni operatore dovrebbe spendere mediamente 20 € circa ogni 6 mesi; inoltre l'operatore non puo' sostituire il certificato penale con un autocertificazione ed altro problema puo' verificarsi se un operatore svolge attivita' verso piu' associazioni quindi obbligato a produrre piu' copie.
Infine, ad oggi non è stata ufficializzata nessuna proroga;
Giovanni Rea
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