Il Testo unico delle Imposte sul reddito prevede la deducibilità delle spese mediche e quelle di assistenza specifica nei casi di grave e permanente invalidità.
Il testo unico inoltre prevede (art.15, comma 1, lett. i-septies) la detrazione del 19% degli oneri sostenuti per gli addetti all'assistenza personale (bandanti, istituti di cura e ricovero, come da R.M.22/10/2008 n.397/e), nei casi di non autosufficienza, per un importo non superiore ad €2.100 se il reddito non supera i 40.000€ (chiaramente detti limiti vanno controllati ogni anno in quanto soggetti a variazioni del legislatore).
Per quanto concerne le strutture residenziali (Rsa, strutture psichiatriche, case famiglia per disabili, etc.) esse sono obbligate a fornire un'attestazione, su richiesta del contribuente, in cui vengano dichiarati i costi per spese mediche e di assistenza specifica.
Le rette di ricovero sono formate da due voci distinte: la quota sanitaria e la quota sociale (alberghiera). Per i contribuenti convenzionati col Servizio Sanitario la quota sanitaria è a carico delle Asl (regione) mentre la quota sociale può prevedere la parziale compartecipazione da parte dell'utente (il resto è a carico del comune). Per i contribuenti non convenzionati le due quote, sanitaria e sociale, sono a totale carico dell'ospite.
Per quanto concerne la retta sanitaria quindi avranno diritto a portarne in deduzione il costo i soli contribuenti non convenzionati.
Per la retta sociale è prevista la possibilità di portare in detrazione (per i non convenzionati e per i convenzionati per la parte di compartecipazione) la parte relativa alle prestazioni assistenziali. Il problema consiste nel come calcolare la percentuale deducibile.
A tal proposito la regione Toscana, al fine di uniformare le modalità di calcolo, nel 2014 ha emesso una circolare chiarificatrice in cui spiega che, sulla retta sociale, sono detraibili le spese per l'assistenza specifica in ragione di: il costo di un operatore addetto all'assistenza di base della persona ogni 10 ospiti ed il costo di un animatore ogni 40 ospiti. Il calcolo deve essere effettuato sulla base dell'allegato n.4 della Deliberazione GRT n.402/2004.
Alleghiamo una bozza di modello di calcolo rielaborato sulla base della quale le strutture potranno calcolare la percentuale di detraibilità per la retta sociale, alleghiamo anche una bozza della dichiarazione che le strutture devono rilasciare ai contribuenti.
Scarica Attestazione retta sociale ospiti 2016-Toscana
Scarica Calcolo percentuale deduzione quota sociale - modello
Vladimiro D'Agostino
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