Da oggi, 1° Ottobre 2013, scatta il nuovo aumento dell'aliquota IVA ordinaria che passa dal 21% al 22%.
Il governo non è riuscito a prorogare il termine previsto dalla legge 6/7/2011, n.98, art.40, comma 1-ter. Intanto è partito lo scaricabarile tra i politici, che in tutto questo tempo non sono riusciti a ridurre alcuna spesa inutile del bilancio pubblico.
Le fatture emesse, da oggi, quindi, devono avere l'aliquota IVA ordinaria al 22%, i registratori di cassa devono essere riprogrammati e ai registri corrispettivi deve essere aggiunta una nuova colonna.
Relativamente alle merci consegnate se la fattura è già stata emessa, entro il 30/09/2013, l'aliquota applicata sarà il 21%. Se il pagamento non è stato effettuato e la fattura viene emessa dopo il 30/09, si procederà con la nuova aliquota.
Le prestazioni di servizio si considerano effettuate quando vengono pagate per cui le fatture emesse con data antecedente al 1/10/2013 potranno mantenere la vecchia aliquota.
Gli acconti ricevuti entro il 30/09 saranno fatturati con aliquota al 21% (entro la stessa data). Il saldo, successivo al 30/09, sarà fatturato con aliquota al 22%.
Le aziende che applicano l'esenzione IVA saranno svantaggiate perchè avranno un aumento dei costi per effetto del pro-rata.
Decorrenza delle operazioni
Relativamente alla decorrenza, biogna fare riferimento al “momento impositivo”, cioè rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata (ai fini IVA); pertanto:
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili.
DDT e fatturazione differita
Per i soggetti che utilizzano i DDT nella consegna o spedizione dei beni e ricorrono alla fatturazione differita alla fine del mese, si applica l’aliquota ordinaria del 22%, se la consegna o spedizione dei beni
avviene a partire dal 1° ottobre.
Pertanto per le consegne effettuate fino al 30 settembre la fattura avrà Iva al 21%, mentre per quelle dal 1° ottobre sarà al 22%.
Pagamento degli acconti
In applicazione dei principi generali del tributo, gli acconti pagati dal 1° ottobre si applica l’aliquota del 22%.
Note di variazione
L’aliquota delle note di variazione è sempre quella dell’operazione originaria, anche se emessa dopo il 1° ottobre.
Operazioni con enti pubblici
Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi realizzate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, ecc. ), l’Iva diventa esigibile alla data del pagamento del corrispettivo.
Giovanni Rea e Vladimiro D'Agostino
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