Con la conclusione definitiva dell'iter della legge di Stabilita' 2015 e la sua conseguente entrata in vigore dal 1 gennaio 2015 è stato introdotto dal legislatore il Nuovo Regime Forfettario per i piccoli contribuenti. Infatti l'art. 1, dai commi 65 ad 89, della legge 23/12/2014, n. 190, definisce un quadro esaustivo delle agevolazioni fiscali per i cosidetti "contribuenti minori" abrogando i regimi di favore che sussistevano al 31/12/2014 , anche se, chi aderiva al regime "delle nuove attivita' " (ai sensi dell' art. 13, l 23/12/2000, n°388) puo' continuare ad osservare tale norma fino alla conclusione del triennio, e chi invece aderiva al "vecchio regime dei minimi" ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, del D.L.6/7/2011, n°98 puo' osservare tale disciplina fino alla residua durata del compimento del quinquennio o fino al compimento del 35°mo anno di eta'.
Possono aderire al presente regime forfettario le persone fisiche che esercitano attivita' di impresa, arti o professioni, oppure le nuove imprese nate nel 2015 che:
A) hanno conseguito ricavi oppure hanno percepito compensi annuali non superiori ai limiti di reddito indicati nell'allegato n°4 connesso alla suddetta legge di stabilita' 2015, e che variano a secondo del codice di attivita' ATECO che definisce l'attivita' esplicata.
B) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad € 5.000,00 lordi per costo del lavoro e collaborazioni;
C) il costo complessivo, al lordo deggli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superi i 20.000,00€, ricordando, in particolare che per i beni detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio di impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%
D) i redditi conseguiti nell'attivita' di impresa, dell'arte o della professione sono prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati. La verifica della prevalenza non è comunque rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o se la somma dei redditi d'impresa, arte e professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede i 20.000,00€.
Sono esclusi dal beneficio i seguenti contribuenti:
1) Soggetti che applicano regimi speciali ai fini dell' IVA o regimi forfettari di determinazione del reddito.
2) Soggetti non residenti, ad eccezioni di chi risiede in altro Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo, a condizione che nello Stato Italiano siano prodotti redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivo prodotto.
3) Soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, dpr 633/72.
4) Soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di mezzi di trasporti nuovi di cui all'art. 53 del D.L. 331/93.
5) Soggetti che partecipano contemporaneamente in societa' di persone o associazioni o societa' a responsabilita' limitata che applicano il criterio di trasparenza ai sensi degli art. 5 e 116 del DPR 917/86.
6) Societa' di persone e di capitali, studi associati e societa' semplici fra professionisti ed enti non commerciali.
Sono altresi' esclusi i soggetti che esercitano un attivita' non comtemplata nell'all. 4 alla legge di stabilita' oppure che esecitano contemporaneamente sia un' attivita' inclusa che un'altra attivita esclusa dal suddetto alllegato 4.
Sulle fatture emesse non sarà imputata IVA.
Riguardo la disciplina IVA, i contribuenti aderenti al nuovo regime non eserciteranno la rivalsa dell'iva sulle cessioni e prestazioni e conseguentemente non potranno detrarsi l'iva assolta sugli acquisti . Inoltre il contribuente è esonerato dagli obblighi previsti in materia, cioe' la presentazione delle dichiarazione iva e la tenuta delle scritture contabili.
Riguardo agli obblighi Iva è opportuno certificare i corrispettivi e conservare i relativi documenti, oltre a numerare e conservare le fatture d'acquisto.
La determinazione del reddito imponibile dipende dall'applicazione dei specifici coefficienti di redditivita, che variano in funzione del settore di attivita', ed entro il limite massimo stabilito nell'All.4 della relativa legge. Sul reddito si applica l'imposta del 15% sostitutiva dell'Irpef, relative addizionali ed Irap. Il contribuente sui compensi erogati non opera la ritenuta d'acconto, non è soggetto passivo Irap, inoltre è esonerato dagli studi di settore.
Infine, per i primi tre anni di attivita', compreso quello di inizio il reddito è ridotto di un 1/3, a condizione che l'attivita' non sia la prosecuzione di attivita' gia' svolte sotto forma di lavoro dipendente o autonomo ( salvo periodo di praticara obbligatoria per esercizio di arti o professioni) e nel triennio precedente non sia stata un attivita' artistica, professionale o di impresa.
Giovanni Rea
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