Dal primo gennaio 2016 l'unica partita Iva a regime agevolato è quella con il regime forfetario. L'attuale regime dei minimi resta in vigore per i contribuenti che vi hanno avuto accesso negli anni precedenti fino alla scadenza naturale (quinquennio ovvero compimento del 35° anno di età del contribuente).
La novità più importante per i professionisti riguarda l'innalzamento della soglia di reddito che ne determina l'ingresso che viene portata da 15.000 euro a 30.000 euro. Restano invariati l'imposta sostitutiva al 15 per cento e il coefficiente di reddittività del 78 per cento impiegato per il calcolo dell'imponibile. Non è permesso detrarre alcuna spesa sostenuta per l'esercizio della professione.
Una volta determinato l'imponibile si scomputano i contributi previdenziali versati in base alla legge.
Rimane l'esonero dal versamento dell' iva, ricavi e compensi continuano a non essere assogettati a ritenuta d'acconto, si è esclusi dagli studi di settore e dall'obbligo delle scritture contabili. Restano gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
Non sono previsti limiti di durata, nè vincoli legati all'età del contribuente e si esce dal regime agevolato l'anno successivo a quello in cui si perdono i requisiti di accesso.
Ecco quali sono le condizioni e i requisiti per accedervi:
- non aver conseguito ricavi o compensi superiori ai limiti indicati nell'allegato della Legge di Stabilità, in relazione all'attività esercitata in base al codice ateco di appartenenza (soglia tra euro 30.000 ed euro 50.000);
- non aver conseguito spese per collaboratori superiori a 5.000 euro lordi annui;
- non aver superato i 20.000 euro di costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell'ammortamento.
Ne sono invece esclusi:
- soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva e regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
- non residenti;
- soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- soggetti che contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti;
- soggetti che abbiano conseguito, nell'anno antecedente, redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia dei 30.000 euro (tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato).
Ai contribuenti che inizieranno nel 2016 la loro attività imprenditoriale, ovvero libero professionale, è riservata inoltre un' ulteriore agevolazione: per i primi cinque anni verseranno un'imposta sostitutiva ridotta in misura del 5%. Tale agevolazione è applicabile però a determinate condizioni ed è valida anche per i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario nel 2015 (ma solo per i successivi quattro).
Si prevede infine l'applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari i quali, in ogni caso, possono beneficiare di una riduzione pari al 35% degli oneri contributivi.
Ornella Masi
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