L'agenzia delle entrate con la risoluzione 257/e del 20/06/2008 fornisce chiarimenti in merito all'applicazione della corretta aliquota IVA e dell'imposta sugli intrattenimenti per ciò che concerne esecuzioni musicali del vivo e concerti vocali e strumentali.
Premesso che, a parere dello scrivente, la disciplina fiscale relativa al mondo dello spettacolo appare come l'ennesimo caso di confusione legislativa italiana, creando vere e proprie situazioni paradossali, l'agenzia delle entrate chiarisce alcuni punti fondamentali.
In particolare si citano i seguenti passaggi:
"In sostanza, il regime tributario applicabile alle “esecuzioni musicali di qualsiasi genere” è il seguente:
a) quando l’esecuzione musicale è pari o superiore al cinquanta per cento della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività è classificata come “spettacolo” ed è assoggettata al solo regime ordinario IVA ai sensi dell’articolo 74-quater del DPR n. 633 del 1972, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo;
b) quando l’esecuzione musicale è effettuata con l’utilizzazione di musica prevalentemente pre-registrata, la stessa è assoggettata all’imposta sugli intrattenimenti nonché ad IVA secondo le disposizioni dell’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.
In entrambi i casi l’aliquota applicabile ai fini IVA è quella ordinaria, in mancanza di un’espressa previsione che consenta l’applicazione di un’aliquota ridotta.".
e
"Ne consegue che per individuare in concreto il trattamento tributario applicabile alle esecuzioni musicali occorre verificare se le stesse realizzino o meno un concerto vocale o strumentale.
Sono concerti vocali o strumentali quelle manifestazioni musicali in cui i cantanti o i musicisti, singolarmente ovvero in gruppo, eseguono una serie di brani musicali, secondo un programma prestabilito, in un luogo appositamente individuato e strutturalmente idoneo a consentire l’ascolto della musica da parte degli spettatori (ad es. teatri, sale concerto, impianti sportivi, etc.). Nella manifestazione concertistica vocale e strumentale, in sostanza, l’esecuzione musicale in pubblico è un’attività spettacolistica finalizzata esclusivamente all’ascolto della musica.
Le prestazioni musicali non qualificabili, secondo quanto sopra precisato, come concerti vocali e strumentali devono essere ricondotte nella disciplina generale delle “esecuzioni musicali di qualsiasi genere” (punto n. 1 della tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 ovvero n. 3) della tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972) per le quali l’IVA si applica in ogni caso con l’aliquota ordinaria del 20 per cento (relativamente sia ai corrispettivi dovuti dai partecipanti alle manifestazioni sia ai compensi percepiti da cantanti e musicisti)."
Lascio al lettore qualsiasi commento circa la possibilità di individuare esattamente le casistiche.
Vi invito quindi a scaricarvi e a leggervi la risoluzione:
Download ris257Edel20giugno2008.pdf
Vladimiro D'Agostino
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