I soggetti che pongono in essere operazioni con operatori aventi sede, residenza o domicilio nei paradisi fiscali hanno l'obbligo di comunicare all'agenzia delle entrate tutte le operazioni relative a tali interscambi. Si cerca con tale obbligo di monitorare le operazioni con i paesi a fiscalità privilegiata.
L'agenzia, con la circolare 2/e del 28/01/2011 risponde ad una serie di quesiti.
Tra i chiarimenti più rilevanti quello relativo alle cessioni gratuite, quello relativo all'emissione di scontrini e quello relativo al pagamento di acconti:
"Le cessioni gratuite di beni sono, in linea generale, operazioni soggette ad IVA ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633 del 1972. Conseguentemente, le stesse formano oggetto dell’obbligo di comunicazione se la controparte è un operatore economico situato in un Paese c.d. black list.
Tuttavia, sono escluse dall’obbligo di comunicazione - in quanto cessioni non soggette ad IVA - le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa - semprechè il relativo costo unitario non sia superiore a euro 25,82 - ovvero di beni per i quali, all’atto del loro acquisto o importazione, non sia stata operata la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633 del 1972. Analogamente, devono ritenersi escluse dall’obbligo di segnalazione le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati che, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. d), del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, non sono considerate cessioni di beni."
"Ai sensi dell’articolo 22 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura sempreché la stessa non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. I medesimi soggetti sono, però, tenuti, per evidenti necessità di controllo da parte dell’Erario, alla certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.
Ne consegue che, limitatamente all’ipotesi in cui operi la semplificazione di cui al richiamato articolo 22 e vengano emessi, al posto della fattura, la ricevuta o lo scontrino fiscale, poiché da tali documenti non è possibile desumere tutti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list, di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, i dettaglianti ed i soggetti agli stessi equiparati sono esonerati dal predetto obbligo di
comunicazione."
"L’obbligo di comunicazione ha ad oggetto le operazioni realizzate con operatori economici stabiliti in Paesi black list registrate ovvero soggette a registrazione. Atteso che al momento del pagamento di ciascun acconto sul prezzo concordato per la fornitura dei beni destinati all’estero deve essere emessa, e successivamente registrata, la relativa fattura, il momento rilevante, ai fini dell’obbligo di comunicazione, coincide con la data di registrazione delle fatture relative agli acconti ricevuti nei registri IVA ovvero nelle scritture contabili. In tal caso, l’importo dell’operazione da indicare nel modello di comunicazione corrisponde all’ammontare dell’acconto fatturato."
Scarica 2011 01 28 circ.2E+ag.ent. Black List
Vladimiro D'Agostino
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