L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.31/e del 07/06/2010, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di fruire dei benefici "prima casa" in taluni casi.
- e' acquistabile con agevolazione una pertinenza destinata ad un'abitazione che all'epoca(dell'acquisto) non aveva goduto dei benefici, in quanto non ancora in vigore;
- è acquistabile con agevolazione una pertinenza destinata ad un'abitazione che all'epoca non aveva goduto dei benefici, in quanto acquisita allo stato rustico. Al momento del rogito però deve essere in possesso dei requisiti;
- è acquistabile con agevolazione un immobile destinato ad ampliamento della prima casa, anche se all'epoca(dell'acquisto) la casa non era stata acquistata con le agevolazioni. L'immobile naturalmente non deve essere di lusso;
- in caso di vendita dell'immobile destinato a prima casa entro i cinque anni dall'acquisto e di riacquisto di altro immobile destinato a prima casa entro l'anno, non si decade dai benefici anche se nel frattempo il contribuente ha acquisito un altro immobile(ulteriore) nello stesso comune dove si trova il nuovo immobile destinato a I casa;
- in caso di vendita dell'immobile destinato a prima casa entro i cinque
anni dall'acquisto e di riacquisto di altro immobile destinato a prima
casa entro l'anno, situato in un paese estero dove sia possibile verifiare la condizione di abitazione principale, non si perdono i benefici.
Scarica 2010 06 07 circolare n.31e benefici I casa
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