Il ministero dell'economia e delle finanze ha emanato, con decreto n.200 del 19/11/2012, il regolamento inerente l'applicazione dell'esenzione IMU per le unità immobiliari, con utilizzazione mista, degli enti non commerciali.
A parere dello scrivente il decreto poteva essere scritto meglio ma tant'è.
Requisiti generali per lo svolgimento di attività non commerciali:
- divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale;
- obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attivita' istituzionali di solidarieta' sociale;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di suo scioglimento.
Ulteriori requisiti richiesti:
- Le attività assistenziali e sanitarie si ritengono svolte con modalità non commerciali quando sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con gli enti pubblici oppure, se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con enti pubblici, sono svolte a titolo gratuito oppure dietro versamento di corrispettivi simbolici;
- Le attività didattiche si ritengono svolte con modalità non commerciali quando l'attivita' e' paritaria rispetto a quella statale, sono osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, l'attivita' e' svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi simbolici.
- Lo svolgimento di attivita' ricettive si ritiene effettuato con modalita' non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi simbolici.
- Lo svolgimento di attivita' culturali e attivita' ricreative si ritiene effettuato con modalita' non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico.
- Lo svolgimento di attivita' sportive si ritiene effettuato con modalita' non commerciali se le medesime attivita' sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo
simbolico.
La proporzione, per gli immobili destinati ad utilizzazione mista si ottiene così:
- Per le unita' immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione e' determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle diverse attivita' (commerciali e non commerciali).
- Per le unita' immobiliari che sono indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista, la proporzione e' determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attivita' sono svolte con modalita' commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali e' svolta l'attivita'.
- Nel caso in cui l'utilizzazione mista e' effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, la proporzione di cui al comma 1 e' determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile e' utilizzato per lo svolgimento delle attivita' diverse da quelle commerciali.
Dichiarazione IMU.
"Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali e' dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonche' gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non e' presentata negli anni in cui non vi sono variazioni."
ATTENZIONE: entro il 31/12/2012 gli enti non commerciali dovranno adeguare i propri statuti a quanto previsto dal regolamento in oggetto.
Si invitano tutti gli enti interessati a leggersi con attenzione il regolamento.
Scarica 2012 11 19 decreto--regole-imu-chiesa
Ultimi commenti