Il Trattamento di Fine Rapporto – TFR è un compenso differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di favorire il lavoratore nel superamento delle difficoltà economiche connesse con il venir meno della retribuzione. La legge n. 297 del 29 maggio 1982, a decorrere dal 1/06/1982, ha riformato la disciplina precedente, sostituendo l’indennità di anzianità corrisposta a fine rapporto con il TFR. Fino all’introduzione della legge n. 297/1982 il trattamento di fine rapporto, denominato “indennità di anzianità” o “indennità di servizio” o “liquidazione”, veniva calcolato sulla base del prodotto dell’importo dell’ultima mensilità di retribuzione per il numero degli anni di servizio prestati. Il TFR invece è calcolato sulla retribuzione erogata al dipendente ed è accantonata in un fondo annualmente. Al 31 dicembre di ogni anno la somma complessivamente accantonata al 31/12 dell’anno precedente, viene rivalutata (comma 4° articolo 2120 del codice civile) mediante un meccanismo di indicizzazione a base composta, costituito da due componenti: un tasso a misura fissa pari a 1,50% ed un tasso a misura variabile pari al 75,00% dell’aumento (rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente) dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi accertato dall'Istat.
TASSO DI RILAVUTAZIONE 31/12/2010
2,93593520%
composto da componente fissa 1,5% componente variabile 1,43593520%
ossia 75% di 1,91458027% che è la variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi accertato dall'Istat
La rivalutazione deve essere applicata da chi conserva il fondo di accantonamento del TFR:
-l'azienda per coloro che abbiano esplicitamente dichiarato di volerlo lasciare ai sensi dell'art. 2120 c.c. (per i dipendenti delle aziende inferiori a 49 addetti).
- il fondo di tesoreria Inps per coloro che abbiano esplicitamente dichiarato di non volerlo destinare ad un fondo pensionistico TFR (per i dipendenti delle aziende da 50 addetti).
Coloro che invece abbiano scelto, sia implicitamente che esplicitamente, la destinazione del proprio TFR ad un fondo pensione, aperto o chiuso, non beneficeranno della rivalutazione obbligatoria bensì del risultato dell'investimento.
La quota di rivalutazione si aggiungerà all'accantonamento del fondo TFR seppur sarà sempre mantenuta memoria della sua quantificazione al fine della tassazione. Il TFR è per legge tassato in modo separato con le aliquote IRPEF in vigore al momento dell'erogazione. La rivalutazione invece è tassata con l'aliquota fissa del 11% che il datore di lavoro versa ogni anno indipendentemente dall'erogazione del TFR al lavoratore: di conseguenza al fondo TFR sarà accantonata la rivalutazione netta.
di Giovannone Maria Luisa
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