Con la circolare 3711/C, del 2/1/2019, il MISE fornisce indicazioni relativamente alle nuove norme sull'impresa sociale e sugli obblighi relativi al bilancio sociale, alle variazioni di statuto e alle iscrizoni nel registro.
1) Come primo punto la circolare affronta l'obbligo, per gli enti neocostituiti come impresa sociale, ai fini dell'iscrizione al registro speciale, di depositare il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale. Lo so che sembra assurda questa cosa ma evidentemente, come scritto nella circolare, alcuni registri imprese chiedono tali atti. Il ministero chiarisce di aver già chiarito, allegando una nota in risposta ad un vecchio quesito. Ovviamente le imprese sociali neocostituite non dovranno depositare bilancio d'esercizio e bilancio sociale, almeno inizialmente
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2) Il secondo punto riguarda il momento in cui scatta l'obbligo, per le cooperative sociali, del deposito del bilancio sociale. Le cooperative sociali, e i loro consorzi, saranno obbligati (per ora possono farlo facoltativamente, a meno che non ne siano obbligati per altre ragioni) al deposito del bilancio sociale secondo le modalità e i termini indicati dalle linee-guida da emanarsi ai sensi dell'art.9, comma 2, DLGS 112/17. Ovviamente non sono ancora stati emanati.
3) Il terzo punto riguarda l'obbligo della modifica degli statuti. Il ministero chiarisce che per la modifica statutaria è obbligatoria la presenza del notaio.
4) Il quarto punto riguarda l'obbligo di modifica degli statuti da parte delle cooperative sociali. La circolare chiarisce che per le cooperative sociali, che sono imprese sociali di diritto, si può anche scegliere di non modificare lo statuto oppure di farlo successivamente al termine indicato.
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Vladimiro D'Agostino
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