Il Decreto Legislativo n.159 del 6/9/2011 (codice delle leggi Antimafia) all'art.86, commi 3 e 4, contiene un significato molto pericoloso (in termini di sanzioni) per le aziende sottoposte a comunicazione obbligatoria antimafia:
3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85.
4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonche' per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione e' irrogata dal prefetto.
In pratica, se non si adempie a quanto richiesto dal comma 3 (comunicazione delle variazioni degli amministratori, dei sindaci, dei revisori legali e variazioni dell'assetto societario) nei termini previsti, si viene sottoposti ad una sanzione minima pari ad €20.000. Tutto ciò anche se si sono fatte le regolari comunicazioni alla CCIAA.
L'art. 85 elenca, per ogni tipo di impresa o associazione(imprese individuali, società di persone, società di capitali, consorzi. ati, rti) chi è sottoposto all'obbligo di informazione antimafia. Ricordiamo che l'informazione deve riferirsi anche ai familiari conviventi.
Scarica 2011 09 06 D.Lgs. n.159 CodiceAntimafia
Vladimiro D'Agostino
Ultimi commenti