Il ministero del lavoro ha pubblicato una circolare chiarificatrice in merito agli adempimenti previsti dalla legge n.124 del 4/8/2018, commi 125-129, su cui già si era tanto dibattuto l'anno scorso. La legge in oggetto ha infatti previsto una serie di adempimenti obbligatori a carico di alcuni soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione o con altri soggetti pubblici.
I destinatari dell'obbligo sono:
- 1) le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 regioni; le associazioni dei consumatori e degli utenti a carattere nazionale; le associazioni, le fondazioni e le ONLUS;
- 2) le imprese.
Per i soggetti del primo punto è prevista la pubblicazione sui propri siti, o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici a qualunque titolo ricevuti nel periodo (precedente anno solare) superiori ad €10.000 complessivi.
Per le imprese l'adempimento avviene tramite la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa.
Il consiglio di stato, poi, aveva già chiarito che il controllo spetta alle singole amministrazioni pubbliche. Aveva inoltre chiarito la nuova disciplina è applicabile dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti dal 1/1/2018. L'ultimo punto chiarito dal Consiglio di Stato è quello relativo all'applicazione delle sanzioni, cioè la restituzione delle somme: tale sanzione è applicabile esclusivamente alle imprese (rendendo quindi un po' assurda la norma).
Il ministero, a questo punto, fornisce alcune indicazioni operative:
- Le cooperative sociali, ONLUS di diritto, ed ora imprese sociali di diritto, in quanto società di capitali hanno l'obbligo di pubblicazione in nota integrativa;
- oltre ai contributi, alle sovvenzioni, ai sostegni a vario titolo, vanno ricompresi nell'obbligo anche i corrispettivi per servizi effettuati o beni ceduti. Si chiarisce che anche i rapporti non finanziari vanno dichiarati (ad esempio i comodati gratuiti di un bene);
- per l'arco temporale si applica il criterio di cassa, pertanto nel 2019 andranno dichiarate le somme effettivamente introitate nel 2018;
- relativamente al valore minimo, sotto il quale non scatta l'obbligo, la circolare chiarisce che il limite di €10.000 previsto dalla norma si intende cumulativo e non per singola operazione; quindi vanno pubblicati tutti gli elementi informativi relativi a tutte le voci che complessivamente raggiungono o superano il valore di €10.000;
- chiaramente tali obblighi informativi non sono gli obblighi di rendicontazione che alcune amministrazioni pubbliche richiedono per attribuire somme a vario titolo;
- rientrano nell'obbligo anche le somme percepite a titolo di cinque per mille;
- le informazioni da pubblicare sono: a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; b) denominazione del soggetto erogante; c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); d) data di incasso; e) causale;
- per i soggetti diversi dalle imprese i dati vanno pubblicati sul sito internet, in mancanza del sito va bene la pagina Facebook, in mancanza anche di questo va bene la pubblicazione sul sito della rete associativa di cui l'ente fa parte.
Scarica 2019 01 11Circolare Ministero lavoro obblighi di trasparenza
Vladimiro D'Agostino
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