Con la circolare n.31/e del 15/07/2016 l'agenzia delle entrate fornisce chiarimenti, dopo quelli del governo, si spera definitivi, in merito alla nuova disciplina IVA delle cooperative sociali.
Sono soggetti ad IVA 5%, se eseguiti da Cooperative Sociali e loro consorzi (profilo soggettivo), i seguenti servizi (profilo oggettivo):
- le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (comma 18);
- le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (comma 19);
- le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici (comma 20);
- le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie (comma 21);
- le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS (comma 27-ter).
I destinatari di tali prestazioni devono essere:
anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
Viene precisato poi che l'aliquota del 5% si rende applicabile:
sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni sia a quelle rese direttamente agli utenti.
Non è più consentito inoltre alle cooperative sociali (in quanto ONLUS di diritto) di optare per il regime di maggior favore tra esenzione ed applicazione dell'IVA (con aliquota attuale 5%). Per le altre ONLUS non cambia niente.
Quindi da ora in poi la disciplina applicabile alle cooperative sarà questa:
- aliquota IVA del 5 per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi;
- regime di esenzione dall’imposta, se rese da cooperative non sociali aventi la qualifica di ONLUS;
- aliquota IVA ordinaria del 22 per cento, se rese da cooperative non sociali e non ONLUS, sempreché non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni di cui ai nn. 18) e 21) dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Decorrenza della nuova disciplina
La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati dopo il 31/12/2015. Per quelli stipulati prima si continuano ad applicare le vecchie regole.
La nuova disciplina va applicata anche laddove, dopo il 31/12/2015, vi siano dei rinnovi, sia espressi che taciti, nonchè delle proroghe (anche se la firma dei contratti è antecedente).
La data di accreditamento non ha alcun valore rispetto all'applicazione della disciplina IVA.
Nei servizi in cui vi sia una compartecipazione tra ente pubblico e utente privato vale la data di stipula di contratto con l'ente pubblico.
Anche nei servizi in cui vi siano utenti convenzionati (con compartecipazione o meno) ed utenti privati vale la data di stipula del contratto con l'ente pubblico.
Scarica 2016+07+15+CIRCOLARE+N.31+E+IVA+cooperative+sociali
Vladimiro D'Agostino
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