Con la legge di stabilità 2015 viene introdotto il sistema dello split payment.
In pratica, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti degli enti pubblici (compresi enti territoriali ed i loro consorzi, CCIAA, Asl, enti a carattere scientifico, etc.) l'imposta dovrà essere versata all'erario direttamente da quest'ultimi. In sintesi, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni nei confronti degli enti pubblici verrano riscosse, dal fornitore, per il solo corrispettivo al netto dell'iva. Il fornitore, di fatto, non entra mai in possesso dell' Iva.
La disposizione, operativa per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
Vengono individuati come soggetti nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, quelli di cui all' art. 17-ter comma 1, vale a dire limitatamente al credito relativo alle operazioni inerenti i servizi generici nell' ambito del "reverse charge".
L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata tuttavia al rilascio da parte del Consiglio dell' Unione Europea di misure di deroga ai sensi dell' art. 395 della direttiva 2006/112/CE. Qualora tale deroga non venga rilasciata, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante verranno aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015.
Dubbio: come la mettiamo con chi è a credito di IVA?
Ornella Masi
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