La tardiva presentazione del modello EAS – Enti Associativi – non permette la fruizione del regime agevolativo per le associazioni sportive in relazione alle attività realizzate precedentemente alla presentazione del modello.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 18/E dello scorso 1° agosto, ha fornito alcuni utili chiarimenti in merito al mondo delle associazioni sportive. Il documento di prassi risponde, tra i vari quesiti, ad uno relativo alla trasmissione tardiva del modello EAS, oltre i termini ordinari nonché oltre il termine per beneficiare dell'istituto della remissione in bonis:
"A decorrere da quando l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro può usufruire dei benefici fiscali correlati all’onere dell’invio di tale modello?"
Le Entrate hanno osservato che in caso di presentazione del Modello EAS oltre i termini ordinari, nonché oltre il termine per beneficiare dell'istituto della remissione in bonis, «l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non può avvalersi del regime agevolativo – correlato all’adempimento dell’onere dell’invio dello stesso Modello – in relazione all'attività realizzata precedentemente alla data di presentazione del medesimo Modello».
A condizione, dunque, che ricorrano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, l’associazione dilettantistica potrà applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione del modello Eas, anche se ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione. In ogni caso, sono escluse dal regime agevolativo le operazioni compiute antecedentemente alla presentazione del modello Eas, anche quelle ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione.
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