La legge n.124 del 4/8/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), art.1 , commi dal 125 al 129, introduce una serie di obblighi di pubblicità a carico di soggetti che hanno rapporti economici con le pubbliche amministrazioni.
I soggetti interessati a tali obblighi sono:
- Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale;
- le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a carattere nazionale;
- le associazioni e le fondazioni e tutti i soggetti che abbiano assunto la qualifica di onlus;
- le imprese.
I soggetti di cui ai punti a), b), c) hanno l'obbligo di pubblicare, entro il 28/2 di ogni anno, nei propri siti o portali digitali le informazioni relative a "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di ogni genere" superiori ai 10.000€, ricevuti da
- pubbliche amministrazioni;
- società controllate da pubbliche amministrazioni;
- società a partecipazione pubblica;
- enti pubblici economici;
- ordini professionali;
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche senza personalità giuridica, con bilancio superiore ad €500.000, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno due esercizi consecutivi, da pubbliche amministrazioni le quali nominino anche la totalità degli amministratori;
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche senza personalità giuridica, con bilancio superiore ad €500.000, che esercitino funzioni amministrative, attività di di produzione di beni e servizi a favore di amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
I soggetti di cui al punto d) devono pubblicare gli importi nella nota integrativa.
Il limite dei 10.000€(comma 127) si riferisce al complesso degli importi corrisposti e non ai singoli importi erogati.
Relativamente alla decorrenza la legge specifica che l'obbligo decorre dal 2018, pertanto,a parere della maggioranza degli analisti (vista la poca chiarezza del testo) sono soggetti all'obbligo di pubblicità gli importi percepiti a far data dal 1/1/2018. La pubblicità quindi dovrà essere effettuata entro il 28/2/2019.
Il comma 125 prevede la restituzione delle somme, entro tre mesi dalla data di scadenza dell'obbligo, in caso di mancata pubblicazione.
Premessa l'irrazionalità dell'adempimento che lascia perplessi su più punti, a partire dal fatto che la pubblica amministrazione dovrebbe sapere quanti soldi paga a tutti gli enti, ci sono però alcune cose che lasciano dubbi:
- in pratica viene stabilito l'obbligo per tutti gli enti di avere un sito od un portale. I social network valgono?
- Le imprese che non sono obbligate al deposito del bilancio IV dir. CEE come devono pubblicizzare tali introiti?
- Chi effettuerà i controlli?
Scarica 2017 08 04 Legge n.124 per il mercato e la concorrenza
Vladimiro D'Agostino
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