Anche al fine di contrastare il fenomeno delle false cooperative, la legge di bilancio 2018 (art.1, comma 936, L.205/2017) ha previsto alcune variazioni agli articoli del Codice Civile che regolano le cooperative e ha rafforzato i poteri di vigilanza.
La norma prevede che:
- d'ora in poi gli organi amministrativi delle cooperative possano avere esclusivamente forma collegiale con almeno tre membri (quindi non è più possibile avere l'amministratore unico ne' un'amministrazione congiunta di due persone);
- gli amministratori possono restare in carica massimo tre esercizi, poi bisogna procedere alla rielezione (quindi non è più possibile restare in carica fino a revoca).
Le norme sono efficaci dal primo gennaio per cui, teoricamente, le aziende avrebbero dovuto adeguarsi entro gennaio.
In caso di necessità di modifica dello statuto si ritiene che il termine massimo sia quello di approvazione del bilancio. Gli ispettori comunque, al momento della verifica, diffideranno le società che non vi abbiano ancora provveduto.
Si pone poi il problema delle cooperative sociali le quali, nel caso dovessero variare lo statuto, lo dovranno variare due volte. La prima, entro i termini di bilancio, per l'adeguamento alle norme previste dalla legge di bilancio 2018, la seconda, entro i primi di febbraio 2019, per l'adeguamento previsto dalla riforma del terzo settore.
Vladimiro D'Agostino
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