Il Ministero del lavoro ha inviato alle regioni alcuni chiarimenti in merito alle questioni di diritto transitorio scaturite dall'approvazione del Codice del Terzo Settore.
Il documento, riguardante solo le Associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato(le altre onlus saranno trattate specificatamente), contiene una serie di chiarimenti, tra i quali i più rilevanti sono:
- Gli statuti delle associazioni di promozione sociale delle organizzazioni di volontariato e delle onlus vanno aggiornati entro 18 mesi dal 3/8/2017 (entrata in vigore del codice). Quindi entro il 3/2/2019. Gli statuti potranno essere approvati dall'assemblea ordinaria, non importa quindi convocare la straordinaria.
- Le nuove disposizioni fiscali potranno essere applicata solo dal periodo d'imposta successivo al 31/12/2017, previa autorizzazione della Commissione Europea.
- Fino all'operatività del registro unico nazionale continuano a valere le norme previgenti relativamente all'iscrizione nei registri ONLUS, volontariato ed APS. Quindi, in attesa del Registro unico nazionale, basterà iscriversi agli attuali registri.
- In attesa del Registro Unico, le organizzazioni nate prima del 3/8/17 si conformeranno alle norme previgenti e nei 18 mesi potranno adeguarsi alle nuove norme. Le organizzazioni nate a partire dal 3/8/17 dovranno conformarsi ab origine alle nuove disposizioni, per quanto applicabili.
- L'adozione del bilancio sociale(previsto per gli enti di maggiori dimensioni), fino al momento di emanazione delle linee guida, ha carattere facoltativo.
- Le norme relative al numero minimo di soci e alla forma giuridica, per i soggetti nati a partire dal 3/8/17, sono immediatamente obbligatori.
- Tutti gli enti sono obbligati alla redazione del bilancio d'esercizio (nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'art.13), indipendentemente dal deposito presso il registro unico nazionale. La mancanza della modulistica non esonera da tale adempimento.
- L'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet gli emolumenti, i compensi o i corrispettivi, erogati ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dal 1/1/2019.
- Relativamente all'utilizzo degli acronimi ETS, ODV e APS non vi è problema, per equivalenza, per gli ultimi due. Mentre per il primo, ETS, fino al momento dell'istituzione del Registro Unico nazionale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi.
Le altre parti riguardano l'istituzione dei CSV, dell'ONC e gli OTC. Parti che riguardano più gli enti pubblici.
Scarica 2018 01 DG-III-Settore-lettera-Regioni-questioni-diritto-transitorio
Vladimiro D'Agostino
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