La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.2169 del 19/01/2018, ha affermato che, anche in mancanza di prova dell'effettiva attività negoziale, il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta risponde solidalmente per i debiti tributari.
I debiti d'imposta infatti non nascono su base negoziale ma "ex lege", pertanto il rappresentante legale, che si presuppone diriga l'attività associativa, può essere chiamato a rispondere solidalmente dei debiti tributari, sanzioni comprese. Chiaramente l'obbligo vale solo per il periodo in cui la carica è stata assunta.
Vladimiro D'Agostino
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