Il DL 117/2017 di riforma degli enti non profit mette fine all'annoso dibattito sulla possibilità per enti non profit di effettuare operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni).
Fino ad ora la prassi e la dottrina erano state favorevoli mentre la giustizia amministrativa era stata in gran parte contraria.
Adesso, con l'introduzione del nuovo articolo 42-bis del Codice Civile, a meno che l'atto costitutivo o lo statuto non prevedano il contrario, diventa possibile effettuare operazioni straordinarie.
Il nuovo art. 42-bis recita:
"Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.
La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.
Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.
Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore."
Vladimiro D'Agostino
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