Nel caso che un professionista in regime ordinario eroga compensi a professionisti in regime minimi ex Dl 98/2011 o regime forfettario ex lg 190/2014, non dovra' versare alcuna ritenuta in quanto i suddetti compensi erogati, sia a minimi che forfettari, non sono soggetti a ritenuta d'acconto ma dovra' sempre compilare la certificazione unica e successivamente effettuare il modello 770.
Nel caso opposto, cioè allorquando è il professionista ordinario che riceve compensi dal professionista in regime dei minimi ex Dl 98/2011 o in regime forfettario ex lg 190/2014 il modus operandi in termini di applicazione della ritenuta è diverso a secondo dei casi:
a) nel caso che un professionista ordinario riceve il compenso da un professionista o imprenditore in regime dei minimi ex Dl 98/2011 , quest' ultimo, "non è esonerato" dall'operare ritenuta alla fonte sulle fatture ricevute e versa la ritenuta attraverso modello f24 entro il 16 del mese successivo al pagamento provvedendo a certificare la stessa ritenuta sia compilando sia la certificazione unica che il successivo 770.
b) nel caso che un professionista ordinario riceve il compenso da un professionista o imprenditore in regime forfettario ex lg 190/2014, quest' ultimo, invece, " è esonerato" dall'operare ritenuta alla fonte sulle fatture ricevute; infatti, al momento del ricevimento della fattura, la paga interamente senza successivamente effettuare sia la certificazione unica che il successivo 770.
Giovanni Rea
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