In risposta ad una interrogazione (la n.3-02820) nella VI commissione del Senato, il 19/5/2016, il Governo Italiano ha fornito alcune precisazioni in merito alla applicazione della nuova aliquota IVA del 5% per le prestazioni erogate dalle cooperative sociali.
- L'aliquota IVA del 5% si applica, come quella precedente del 4%, sia alle prestazioni effettuate in base a gare, appalti, convenzioni, concessioni, sia a quelle effettuate direttamente agli utenti;
- fino a quando saranno efficaci i contratti stipulati ante 31/12/2015 si continuerà ad applicare l'aliquota del 4% oppure l'esenzione (in base all'opzione scelta);
- per individuare se occorre applicare la nuova aliquota o le vecchie disposizioni si deve far riferimento alla data di stipula, rinnovo o proroga, riportata sul contratto;
- il nuovo regime IVA si applica anche ai contratti stipulati direttamente con gli utenti (attenzione, a parere dello scrivente, a questo punto, occorre individuare il regime contratto per contratto, quindi all'interno della stessa struttura si possono applicare più aliquote);
- nel caso di pluralità di contratti (come quando c'è un ospite con compartecipazione) si applicherà il vecchio regime fino a scadenza della convenzione o concessione principale stipulata con l'ente (la prestazione viene considerata unica);
- l'accreditamento è irrilevante ai fini fiscali, pertanto non può essere preso a parametro.
IMPORTANTE:
si ricorda che la norma subordina l'applicazione dell'aliquota al 5% alla condizione che le prestazioni delle cooperative sociali (e loro consorzi) siano rese a:
- anziani ed inabili adulti;
- tossicodipendenti e malati di AIDS;
- handicappati psicofisici;
- minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza;
- persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo;
- detenuti;
- donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
Per tutti gli altri soggetti si applicheranno le disposizioni previste per le onlus o quelle ordinarie.
V. D'Agostino
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