La Corte di Cassazione, con la sentenza n.6883 del 8/4/2016, ha stabilito che il divieto di detrazione IVA previsto dall'art.19-bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. 633/1972 per gli immobili accatastati come abitativi non ha carattere assoluto.
E' infatti derogabile allorquando l'impresa è in grado di dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che gli immobili sono utilizzati nell'ambito di attività d'impresa.
Vladimiro D'Agostino
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