La Corte di Cassazione, con la sentenza n.5245 del 9/2/2016, ha stabilito che stabilire una ipoteca a garanzia di un credito, senza un legame che leghi prestazione e controprestazione coerente con il fine istituzionale dell'impresa, integra il reato di bancarotta fraudolenta.
Deve esistere quindi un legame diretto tra la concessione dell'ipoteca e i fini dell'impresa (es. ipoteca per acquisto di un immobile). In caso diverso, di fatto, si ha una diminuzione patrimoniale.
Caso tipico è quando un'impresa concede una ipoteca a garanzia di un'altra impresa con la quale non ha, apparentemente, legame diretto di interessi.
Vladimiro D'Agostino
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