Il ministero dello sviluppo economico, con la circolare 3687/c del 9/2/2016, prende posizione in merito all'annosa questione degli aspetti pubblicitari relativi alla cancellazione dal registro delle imprese dei sindaci dimissionari.
Il ministero chiarisce che obbligato, in via esclusiva, all'iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese è l'organo amministrativo. Laddove l'organo amministrativo non provveda vi possono provvedere direttamente i sindaci dimissionari attraverso una segnalazione ai sensi dell'art.9 L.241/90.
Gli amministratori hanno 30 giorni di tempo per iscrivere la cancellazione dei sindaci dimissionari, decorso tale termine scattano le sanzioni previste dall'art.2630 del C.C.. Decorso tale termine il registro delle imprese dovrebbe procedere d'ufficio alla cancellazione. E' del tutto evidente, però, che il registro delle imprese non può conoscere la situazione e, a tal fine, può essere "sollecitato" dai sindaci dimissionari.
Il chiarimento del ministero è importante in quanto, non di rado, i sindaci si sono visti addebitare condotte dolose o colpose tenute dagli amministratori e successive alle loro dimissioni.
Scarica 2016 02 09 Circolare-Mise-3687-C cancellazione sindaci
Vladimiro D'Agostino
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