L'agenzia delle entrate, con la risoluzione n.49/e del giorno 11/5/2015, chiarisce nuovamente, alla luce delle recenti sentenze di cassazione (cassaz. n.16077 del 26/06/2013, cassaz. n.26766 del 29/11/2013, cassaz. 5689 del 12/03/2014), la propria posizione in materia di contenziosi inerenti il mantenimento dell'agevolazione prima casa sull'acquisto in proprietà (anche a titolo gratuito).
L'agenzia chiarisce che:
"...si deve ritenere che in caso di rivendita dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio..."
L'agenzia chiarisce anche che è necessario provvedere ad un nuovo acquisto (quindi con rogito regolarmente registrato) e non semplicemente a sottoscrivere un contratto preliminare (cass. n.17151 del 29/07/2014).
E' necessario inoltre che il nuovo immobile sia destinato a dimora abituale del contribuente (circ.31/e 2010 e cass. n.7338 del 10/04/2015).
Scarica 2015+05+11+Risoluzione+n.+49+prima+casa+agevolazioni
Vladimiro D'Agostino
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