L'agenzia delle entrate, con la circolare n.15/e del 13/04/2015, fornisce nuovi chiarimenti in merito alla disciplina della scissione dei pagamenti (split payment).
Tra i chiarimenti più importanti:
- sono esclusi dal meccanismo della scissione dei pagamenti anche la Banca d'Italia e il CONI;
- il meccanismo non è applicabile nei servizi nei quali la P.A. non effettua alcun pagamento al fornitore (es. servizi di riscossione);
- nei casi in cui l'operazione di acquisto da parte della pubblica amministrazione rientri tra quelle riconducibili all'ambito dell'inversione contabile (reverse charge) non si applica la scissione dei pagamenti;
- i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte o a ritenuta d'acconto (lavoro autonomo) sono esclusi dallo split payment;
- alle spese certificate con ricevuta fiscale o scontrino non si applica la disciplina dello split payment;
- non si applica la scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate nell'ambito dei regimi speciali IVA (margine, monofase, agenzie di viaggio, L.398/91, intrattenimento, etc.)
- relativamente ai rimborsi prioritari previsti..."le operazioni da split payment danno diritto all’erogazione prioritaria solo nel caso in cui il presupposto del rimborso sia quello dell’ “aliquota media”, e nel limite dell’ammontare dell’imposta applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento...". In merito le operazione effettuate nell'ambito dello split payment si considerano ad aliquota zero.
La circolare fornisce inoltre chiarimenti in merito a cosa fare quando vanno effettuate note di variazione delle fatture emesse.
Scarica 2015 04 13 circolare+15e+split+payment
Vladimiro D'Agostino
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