Nel caso di donazione di un immobile ad una ONLUS non si applicheranno ne' l'art.10 Tuir (deducibilità), ne' l'art.15 Tuir (detraibilità) relativi alle erogazioni liberali in denaro ma si applicherà invece la l'art.14 D.L.35/2005 (convertito con L.80/2005), legge "Più dai meno versi".
La legge "più dai meno versi" prevede una deducibilità del bene "donato" fino al 10% del reddito dichiarato e comunque fino ad un massimo di €70.000.
Vladimiro D'Agostino
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