La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 02803 del 12/02/2015, ha stabilito che è legittimo il licenziamento del lavoratore che usufruisce di permessi senza la necessaria autorizzazione del datore.
Il datore di lavoro deve essere messo in grado di controllare l'effettiva sussistenza delle motivazioni per l'assenza.
I congedi, per periodi non superiori a tre giorni, per gravi motivi, senza autorizzazione del datore di lavoro, sono da ritenersi validi solo in caso di decesso di un familiare o del convivente (art.2 DM 21/07/2000). In tutti gli altri casi è necessario fare richiesta preventiva al datore.
Vladimiro D'Agostino
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