In risposta ai dubbi sollevati, da alcune Asl toscane, in merito al regime Iva applicabile alle prestazioni rese dalle Cooperative Sociali, il Direttore Generale "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" della Regione Toscana, V. Giovannini, ha ribadito, in una lettera indirizzata ai direttori generali delle Aziende Sanitarie, delle Estav e al Presidente dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, la facoltà della Cooperativa sociale erogante il servizio, di scegliere tra l'applicazione del regime di esenzione e l'applicazione dell'aliquota agevolata del del 4%.
La missiva inoltre fornisce altri importanti chiarimenti:
In caso di bando di gara il costo della prestazione resa dalla cooperativa deve essere sempre valutato al netto dell' Iva. Se tale grandezza resta esente (art. 10 del dpr 633/1972) o subisce l'incremento per l'applicazione dell' Iva (al 4%), ciò non può mai costituire onere per colui che eroga il servizio e non può mai costituire discriminante per la scelta del soggetto a cui affidarlo.
Stesso principio deve valere anche nel caso di costo a carico dell'utenza nelle RSA: spetta al soggetto erogante stabilire il regime di IVA applicabile (esenzione o 4%).
Nel caso il soggetto erogante sia un ente pubblico va applicata l'esenzione. Se l'ente pubblico si avvale delle prestazioni di una cooperativa sociale spetterà a quest'ultima decidere il regime IVA applicabile sui servizi resi all'ente.
Scarica Comunicaz RTsu regime IVA prestaz rese da coop ve soc (19 01 15)
Ornella Masi e Vladimiro D'Agostino
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