La corte di cassazione, con la sentenza n.2015/15, ribadisce il concetto, in questo caso riferendosi al contratto di associazione in partecipazione, che non basta il nomen iuris a definire la tipologia giuridica di un contratto ma va analizzato il concreto comportamento delle parti.
Chi presta la propria attività lavorativa senza controllare di fatto la gestione, senza rischio d'impresa, senza partecipare agli utili e alle perdite, con un orario di lavoro fisso, che abbia ferie pagate e che sia soggetto al controllo da parte dell'associante va considerato lavoratore dipendente a tutti gli effetti e non può essere considerato associato in partecipazione.
Vladimiro D'Agostino
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