Con la legge di stabilità 2015 cambiano alcune cose in merito al ravvedimento operoso.
Al comma 637 dell'art.1 si stabilisce che:
- il ravvedimento applicabile anche nel caso in cui l'agenzia delle entrate abbia già contestato (accessi, ispezioni, verifiche) la violazione al contribuente. Non però nel caso ci sia già un accertamento.
- il ravvedimento operoso è applicabile senza limiti temporali, mentre prima esisteva un limite temporale.
Vladimiro D'Agostino
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