Con la risoluzione n.38/e del giorno 11/04/2014 l'agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento reddituale e fiscale dei rimborsi spese per indennità di trasferta per l'attività svolta dagli sportivi dilettanti.
L'agenzia chiarisce che:
le indennità chilometriche non costituiscono reddito se le spese sono documentate e relative a prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Se le spese sono effettuate all'interno del territorio comunale (dove risiede il soggetto che percepisce l'indennità) oppure se non sono documentate concorrono a formare il reddito del soggetto interessato (tenendo conto della franchigia di €7.500 prevista per gli sportivi dilettanti).
Le indennità per poter essere considerate documentate non devono essere forfetarie e devono essere quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa (usando quindi le tabelle ACI).
Ai fini della determinazione del territorio comunale non ha alcuna rilevanza dove si trovi la sede dell'ente erogatore (associazione).
A parere di chi scrive quanto espresso dall'agenzia delle entrate ha valore anche per le associazioni non sportive.
Scarica 2014+04+14+RIS+38e+trasferte+rimborsi+sport
Vladimiro D'Agostino
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