L'agenzia delle entrate, con la risoluzione n.11/e del 17/01/2014, chiarisce che:
"...l’aliquota agevolata del 10 per cento di cui al n. 81 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, sia applicabile ai soli corrispettivi dovuti per la erogazione di acqua “potabile” e “non potabile”, erogata ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti con i Comuni (o con le società autorizzate all’erogazione del servizio), mediante l’allacciamento alle condotte idriche della rete idrica Comunale..."
Pertanto alle cessioni di acqua da tavola, acqua di sorgente, acqua in bottiglia, acqua minerale si applica l'aliquota ordinaria (attualmente 22%).
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Vladimiro D'Agostino
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