Il controllo dei libri sociali, da parte di un socio non amministratore, può essere effettuato, così come previsto dall'art. 2476 codice civile, solo con l'assistenza di un dottore o di un ragioniere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili.
Lo ha previsto il tribunale di Cagliari con la sentenza del 10/07/2013.
Vladimiro D'Agostino
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