L'agenzia delle entrate chiarisce, con la risoluzione n.49/e del 11/07/2013, che non vi è obbligo di applicazione di ritenuta d'acconto nel caso la fattura emessa, da un professionista o da soggetto obbligato generalmente a mettere la ritenuta d'acconto nelle fatture, sia relativa solamente a spese anticipate.
..."In un’ottica di semplificazione, per evitare che l’Istituto sia gravato dall’obbligo di effettuare e versare la ritenuta alla fonte in ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il compenso è pari alle spese sostenute, la scrivente ritiene possibile per l’Istituto non assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 25 del DPR n. 600 del 1973 i rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio, nell’ipotesi in cui le spese stesse siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese. Detta soluzione, alle medesime condizioni, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dall’Istituto"....
La risoluzione poi chiarisce che il percipiente, a questo punto, non è neanche tenuto a riportare le somme incassate e quelle pagate nella dichiarazione dei redditi.
Scarica 2013 07 11 RIS49e ritenute acconto rimborso spese
Vladimiro D'Agostino
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