Il decreto 21/06/2013 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del concordato in bianco.
Adesso il Tribunale ha la possibilità di nominare il commissario giudiziale già nel decreto con il quale si assegna al debitore il termine per la presentazione del piano e della documentazione per l'ammissione al concordato. In questa fase il il commissario deve riferire al Tribunale eventuali atti fraudolenti a danno dei creditori. Al verificarsi di tali atti il Tribunale può dichiarare l'impossibilità a procedere al concordato e dichiarare quindi il fallimento. Il Commissario, in questa fase, deve anche esprimere il proprio parere sugli atti di straordinaria amministrazione per i quali il debitore chieda l'autorizzazione.
Il debitore deve, inoltre, allegare alla domanda di concordato in bianco l'elenco dei creditori e dell'ammontare dei debiti. Il Tribunale ha la facoltà di ascoltare i creditori.
Rafforzati gli obblighi informativi cui il debitore deve adempiere con periodicità almeno mensile sotto la vigilanza del Commissario giudiziale. L'obbligo informativo deve riguardare la gestione finanziaria dell'impresa e l'attività per la predisposizione della proposta e del piano.
Vladimiro D'Agostino
Commenti