L'agenzia delle entrate, con la circolare n.12/e del 3/05/2013, fornisce chiarimenti, tra gli altri, anche sul regime IVA applicabile alle cooperative sociali ed in genere alle cooperative che forniscono servizi socio sanitari.
L'agenzia chiarisce che la situazione, dopo l'abolizione del numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al dPR. n.633 del 1972 la situazione sia questa:
- regime di esenzione dall’imposta, se rese da cooperative che abbiano la qualifica di ONLUS e cooperative sociali (ONLUS di diritto), direttamente nei confronti del fruitore finale;
- aliquota IVA del dieci per cento,se rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;
- aliquota ordinaria del ventuno per cento, se rese da cooperative non ONLUS (sia ordinarie che di diritto) e sempreché non abbiano le caratteristiche per rientrare nell’applicazione del le esenzioni.
Decade quindi la possibilità di poter applicare l'aliquota del 4% e in diversi casi anche di poter applicare l'esenzione.
Il nuovo sistema si applicherà per i contratti stipulati dopo il 31/12/2013.I rinnovi espressi o taciti saranno considerati come nuovi contratti e pertanto applicheranno il nuovo regime.
C'è poi un paragrafo nella circolare che non è chiaro e che riporto qui, ognuno se lo interpreti come crede. Secondo me vuol dire che l'esenzione IVA, per le prestazioni rese direttamente, va applicata dal 1/1/2013:
..."Si osserva, tuttavia, che l’abrogazione del n. 41- bis) della Tab. A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, ha effetto già dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013, pertanto le prestazioni rese direttamente nei confronti dei fruitori saranno assoggettate al regime di esenzione per le cooperative sociali - ONLUS e per le cooperative - ONLUS, mentre per le altre cooperative l’aliquota IVA sarà quella ordinaria del ventuno per cento"...
Viene poi giustamente chiarito che nel caso la cooperativa abbia in essere sia prestazioni dirette che su base di contratti di appalto naturalmente andrà in regime di pro-rata, visto che applicherà l'esenzione sui primi e l'aliquota ridotta sui secondi.
Scarica 2013 05 03 circ+12e+IVA+cooperative+sociali
Vladimiro D'Agostino
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