In caso di divorzio, o di annullamento o scioglimento del matrimonio, se la madre è a carico del suo nuovo compagno non lo diventerà anche il figlio (convivente) di questa. Per legge la detrazione spetta al genitore affidatario, ma se questi non ne possa usufruire, per limiti di reddito, allora la detrazione spetta all'altro genitore. In questo caso il genitore che usufruisce della detrazione deve versare un importo pari alla detrazione al genitore affidatario.
Quindi il convivente del genitore affidatario non ha diritto ad alcuna detrazione relativa ai figli dell'altro.
Vladimiro D'Agostino
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