E' soggetto ad IRAP il medico di base che sostiene spese per prestazioni non occasionali di terzi e per utilizzare immobili.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.39/28/13 del 25/03/2013.
L'esenzione da IRAP, per la Cassazione, costituisce una eccezione che vale per quei professionisti privi di qualsiasi struttura organizzativa.
Vladimiro D'Agostino
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