Le prestazioni che i medici eseguono nell'ambito delle leggi sulla sicurezza del lavoro sono esenti da IVA (art.6, comma 10, L.133 del 13/05/1999).
A norma della legge 626 del 1994 il medico può essere:
- dipendente di azienda pubblica o privata convenzionata con l'impresa;
- libero professionista;
- dipendente dell'azienda.
L'esenzione IVA sussiste qualunque sia la forma giuridica dell'azienda che fornisce il servizio.
Vladimiro D'Agostino
Commenti
Puoi seguire questa conversazione iscrivendoti al feed dei commenti a questo post.