Il ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la risposta all'interpello n.1/2013 del 24/01/2013, fornisce chiarimenti in merito al regolamento interno delle cooperative di lavoro e alle previsioni dello stesso.
Il ministero chiarisce che, al fine di eliminare il pericolo di licenziamenti, il regolamento può prevedere la sospensione temporanea del rapporto di lavoro e delle obbligazioni contratturali, anche senza l'utilizzo di ammortizzatori sociali. Naturalmente deve essere garantità la parità di diritti tra i lavoratori e le cause devono essere motivate.
..." in caso di riduzione dell’attività lavorativa per cause di forza maggiore o di circostanze oggettive, ovvero nelle ipotesi di crisi determinate da difficoltà temporanee della cooperativa, il regolamento interno potrebbe prevedere l’istituto della sospensione del rapporto di lavoro e, dunque, della sospensione delle reciproche obbligazioni contrattuali, scongiurando in tal modo il rischio di eventuali licenziamenti...
... si ritiene comunque necessario che le cause legittimanti la sospensione temporanea dell’attività, per le quali non è presentata richiesta di ammortizzatori sociali, siano specificatamente individuate dal regolamento interno e di volta in volta deliberate dal consiglio di amministrazione della cooperativa o comunque da chi abbia titolo secondo statuto... risulta di fondamentale importanza che nell’ambito del regolamento interno siano declinate inequivoche condizioni che consentano, nel periodo di sospensione concordata delle reciproche prestazioni, un equilibrato utilizzo di tutta la forza lavoro della cooperativa, mediante specifica individuazione di criteri oggettivi di turnazione/rotazione del personale."
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Vladimiro D'Agostino
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