Gli enti di tipo associativo, al fine di poter usufruire di eventuali benefici ai fini delle imposte dirette ed indirette, sono tenuti a comunicare, per via telematica, i dati e le notizie rilevanti. Il modello attraverso cui si comunicano tali dati è il modello EAS.
Il modello EAS deve essere inviato entro 60 giorni dalla costituzione dell'associazione o entro il 31/03 dell'anno successivo a quello in cui i dati sono variati.
Per coloro i quali non avessero provveduto all'invio del modello EAS è possibile regolarizzarsi attraverso la remissione in bonis:
- per coloro che non avessero inviato il modello entro il termine ordinario del 31/3 è possibile regolarizzarsi inviando il modello entro il termine previsto per l'invio della dichiarazione dei redditi (attualmente il 30/09) e pagando la sanzione di €258 (codice tributo 8114);
- regime transitorio: in sede di prima applicazione della norma è possibile effettuare la regolarizzazione entro il 31/12/2012. Vale per gli enti costituiti nel 2011 e nel 2012 fino al 30/11.
V. D'Agostino
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