Con l'emanazione del decreto attuativo della Legge 24/3/2012 n. 27, il prossimo 24 ottobre 2012 entrera' in vigore, nella fattispecie l'art. 62, che regolamenta la cessione dei prodotti agricoli ed alimentari deteriorabili. Infatti, con l'entrata in vigore del citato articolo 62, vengono introdotte norme di trasparenza nella filiera agroalimentare, in particolare circa l'obbligatorieta' di contratti scritti tra le parti e tempi di pagamento "certi" per lo scambio di merci.
Brevemente l'art. 62 prevede che:
1) I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e devono indicare, pena la nullita', durata, quantita' e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalita' di consegna e pagamento.
2) Nelle relazioni commerciali tra operatori economici è fatto divieto di:
a) imporre sia in maniera diretta che indiretta condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ritenute ingiustificatamente gravose;
b) imporre condizioni extracontrattuali e retroattive;
c) applicare condizioni diverse per prestazioni equivalenti
d) subordinare la conclusione, l'esecuzione, regolarita' e continuita dei contratti e delle relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura o uso commerciale non hanno alcuna connessione con i contratti e le relazioni stesse.
e) conseguire indebite prestazioni commerciali ed adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale.
3) Per i suddetti contraenti il pagamento del corrispettivo delle merci deteriorabili dovra' essere effettuato entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture e, per tutte le altrer merci del comparto agroalimentare, entro il termine di sessanta giorni. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine, sara' inoltre maggiorato di due punti percentuali e sara' inderogabile.
4) Chi contravviene all'obbligo di redigere il contratto in forma scritta è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 516,00 a € 20.000,00 e l'importo e determinato dal valore dei beni oggetto della cessione
5) Chi contravviene all'obbligo di rispetto dei termini temporali di pagamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniara da € 500,00 ad € 500.000,00 e l'entita' della sanzione è deteminata dal fatturato e dalla misura e ricorrenza dei ritardi stessi.
E' opportuno ricordare che il decreto attuativo interministeriale ha stabilito che sono esonarate dalle seguenti norme:
a) le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari fatti dagli imprenditori verso le cooperative e le organizzazioni di imprenditori quando gli imprenditori sono soci delle cooperative stesse o soci delle organizzazioni di produttori stesse.
b) le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, cioeè istantaneamente.
Infine il decreto si applichera' a tutti i contratti di cessione stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012, mentre i contratti gia' in essere alla data del 24ottobre 2012 dovranno essere adeguati entro il prossimo dicembre 2012.
Chiosa finale, è facilmente intuibile come dette norme avranno un impatto dirompente con immediati risvolti finanziari per tulle le imprese del comparto e che allo stato attuale e' difficilmente e possibile adeguarsi alla norma dell'art 62.
Giovanni Rea
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