L'agenzia delle entrate, con la risoluzione n.96/e, del 17/10/2012, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità o meno, da parte dei fisioterapisti, di applicare l'esenzione IVA sulle fatture emesse. La Risoluzione chiarisce che i possessori di diploma in massofisioterapia conseguito entro il 17/03/1999 sono assimilati ai laureati in fisioterapia. Pertanto potranno effettuare fatturazione in esenzione. Coloro che abbiano conseguito il diploma successivamente invece non potranno usufruire di tale agevolazione.
L'agenzia, in maniera netta chiarisce che:
"..il citato Dicastero ritiene che “il diploma di Massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di Fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base; pertanto i
possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie di cui al punto c) del comma 1, dell’articolo 1 del DM 17.05.2002. Di conseguenza, si evidenzia che i possessori di un titolo di Massofisioterapista conseguito dopo l’entrata in vigore della legge n. 42/99, al termine di corsi di durata biennale o triennale, possono svolgere la propria attività tanto in regime libero professionale, quanto come dipendente presso strutture sanitarie private e private convenzionate, ma non potranno usufruire, in caso di emissione di documentazione fiscale per prestazioni rese in regime libero professionale, dell’esenzione IVA prevista dal citato D.M. 17 maggio 2002”..."
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