La legge 7/8/2012, che ha convertito il D.L.6/7/2012 n.95 (Spending Review) ha modificato l'art.4, che penalizzava molti enti.
Dal 1/1/2013 gli enti pubblici potranno acquisire servizi di qualsiasi tipo, a titolo oneroso, anche in base a convenzioni, da soggetti di diritto privato esclusivamente applicando procedure previste dalle norme nazionali conformi alla disciplina comunitaria.
I soggetti di diritto privato che che forniscono servizi alla pubblica amministrazione, anche gratuitamente, non possono ricevere contributi a carico della finanza pubblica.
Sono esclusi da tale restrizione:
- fondazioni che promuovono lo sviluppo e la formazione tecnologica;
- enti e associazioni operanti nel campo socio-assistenziale, culturale, della formazione e dell'istruzione ;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti di volontariato di cui alla L.266/91;
- le O.N.G.;
- le cooperative sociali;
- le associazioni sportive di cui all'art.90 della L.289/2002;
- le associazioni rappresentative di coordinamento e di supporto degli enti territoriali.
V. D'Agostino
Commenti