Con la sentenza n.93/1/12 del 12/06/2012, la commissione tributaria provinciale di Firenze ha stabilito che non non è possibile considerare prestiti gratuiti (per somme rilevanti) quelli che un contribuente effettuava a favore di terzi in maniera non occasionale, soprattutto tenendo conto che il contribuente presentava redditi minimi, in alcuni anni risultava addirittura in perdita. Premessi questi fatti la commissione ha ritenuto che il contribuente in oggetto esercitasse una attività commerciale di natura finanziaria. Pertanto ha accolto l'accertamento dell'ufficio che recuperava imposte, sanzioni e interessi.
V. D'Agostino
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